venerdì 9 novembre 2012

“NON POSSO CHIUDERE GREEN HILL”

A dispetto della normativa vigente, il primo cittadino di Montichiari ha ribadito l’impossibilità di revocare l’autorizzazione all’allevamento
A seguito dei recenti sviluppi dell’indagine sulla Green Hill 2001 srl, il 10 ottobre scorso l’OIPA Italia Onlus ha depositato una seconda istanza di chiusura dell’allevamento indirizzata al Sindaco di Montichiari (BS), Elena Zanola, all’Assessore alla Sanità della Regione Lombardia e al Ministero della Salute.
In data 7 novembre il primo cittadino monteclarense ha inviato all’OIPA comunicazione informando di aver inoltrato la richiesta al Ministero della Salute, all’Assessorato Regionale alla Sanità e all’ASL, come enti competenti a richiedere la sospensione o la revoca dell’autorizzazione al funzionamento di Green Hill.
Tuttavia secondo l’art.10, primo comma del D. lgs 116/92, “Il comune autorizza l’apertura di stabilimenti di allevamento e di stabilimenti fornitori, tiene un elenco aggiornato degli stabilimenti autorizzati e ne trasmette copia al Ministero della Sanità nonché alla regione e alla prefettura”. Di conseguenza salvo un’eventuale disposizione a carattere tecnico, come ad esempio una circolare, emessa dal Ministero della Salute, il sindaco di un comune ha la competenza sia per aprire che per chiudere questo tipo di allevamento.
L’OIPA ha quindi mandato un’ulteriore richiesta ufficiale al sindaco Zanola, oltre che al Ministero della salute, all’Assessorato Regionale alla Sanità e alla Asl competente, per chiedere conto dell’esistenza di disposizioni  a carattere normativo che esulino il sindaco dall’autorità altrimenti prevista dalla legge.

Vogliamo chiarezza: se il sindaco di Montichiari non ha la possibilità, per disposizioni di cui non siamo a conoscenza, di accogliere la nostra richiesta di revoca dell’autorizzazione a Green Hill, ci comunichi gli estremi di tali disposizioni - sottolinea Massimo Comparotto, Presidente dell’OIPA Italia Onlus – In caso contrario vogliamo sapere perché la nostra richiesta, ampiamente motivata, non viene accolta”.

Da sottolineare inoltre come la sentenza del TAR Lombardia abbia, in data 8 novembre, rigettato il ricorso di Green Hill,  confermando quindi la validità della revoca della licenza come stabilimento fornitore e prevedendo espressamente che la vigilanza per il rispetto della norma spetti all’Amministrazione Comunale, di fatto  legittimando la revoca della licenza in seguito ad un controllo che ha accertato il mancato rispetto della normativa.

Nessun commento:

Posta un commento